SCRITTURA PRIVATA
Il Consorzio Le Ville
del Lido, con sede in Venezia Lido, Via Bragadin n. 38 C.F. e P. Iva 03047580273, in persona del suo Presidente, dott.
Vito Saponaro (da qui in avanti Consorzio)
- da
una parte
e
la ECHIDNA S.r.l. con
sede in Bolzano Via Galileo Galilei n. 4 cap. soc. euro 100.000,00, iscritta al Tribunale di Bolzano P. Iva 012272280213
in persona dell Amministratore Unico e legale rappresentante signora Snjezana Prole (da qui in avanti Echidna o il Gestore)
- dall
altra parte
premesso
..
f) che la Bagaglino Hotels S.r.l. è stata dichiarata fallita
dal Tribunale di Brescia con sentenza n. 159 del 15.11.2001;
g) che il Curatore del Fallimento è subentrato nel contratto anzidetto,
nonostante l opposizione dell Echidna, ed ha affidato la gestione del complesso alla società Pierre et Vacances S.r.l.;
h) che, a seguito di controversia e successiva transazione, la
Curatela del Fallimento Bagaglino Hotels S.r.l. ha rilasciato all Echidna il complesso di cui sopra, in data 12.12.2003, consentendo
perciò all Echidna di riacquisirne la disponibilità e la possibilità di gestirlo direttamente, essendo altresì venuto meno
il precedente rapporto con Pierre et Vacances S.r.l.;
i) che le vicende suddette hanno comportato un notevole
degrado del complesso, che necessita di opere di ripristino relative sia agli immobili sia ai mobili, arredi e corredi;
l) che si rende altresì necessario garantire la gestione
del complesso in luogo della fallita Bagaglino Hotels S.r.l.;
m) che il Consorzio Le Ville del Lido, costituito dall Echidna e dai
multiproprietari acquirenti delle singole settimane, quale ente statutariamente deputato a sovrintendere alla gestione del
complesso, ha con delibera in data 16.2.2004 espresso l esigenza di una accurata gestione del complesso e della realizzazione
degli interventi necessari di ripristino, prevedendo un periodo transitorio con specifica disciplina del godimento delle unità;
n) tutto ciò premesso, fra le parti in epigrafe, si conviene e
si stipula quanto segue.
Art. 1
Le premesse costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2
Oggetto
2.1 Echidna e Consorzio si danno reciprocamente atto, con efficacia ricognitiva
e di accertamento, che, a seguito del fallimento della Bagaglino Hotels e degli specifici accordi intervenuti tra il Curatore
di detto fallimento e l Echidna, questultima ha riacquisito il godimento e la possibilità di gestione del complesso Le Ville
del Lido, già in capo alla Bagaglino Hotels in forza del contratto in data 3.12.1997, citato in premesse ed ormai risolto.
Da qui in avanti,
pertanto, diritti, facoltà ed obblighi, già della Bagaglino Hotels S.r.l. si riconoscono facenti capo ad Echidna, la quale
peraltro in nessun caso potrà essere chiamata a rispondere delle inadempienze di Bagaglino Hotels, del relativo fallimento
o di Pierre et Vacances S.r.l..
2.2 Le parti concordano pertanto che da oggi in avanti la gestione ed
il godimento del complesso saranno disciplinati come in appresso specificato ed alle condizioni pure in appresso specificate,
con espressa facoltà della stessa Echidna di stipulare appositi contratti con altri soggetti.
2.3 Resta pertanto inteso fra le parti che, come in precedenza la Bagaglino
Hotels S.r.l., l Echidna avrà facoltà di gestire il complesso anche nel proprio interesse oltre che in quello dei multiproprietari,
destinando le settimane non godute dai rispettivi titolari allo sfruttamento residenziale, secondo criteri economico-commerciali
autonomamente decisi, ma comunque volti a conservare e promuovere lavviamento e la redditività delliniziativa.
Art. 3
Decorrenza
Il
presente contratto avrà decorrenza dall 1.5.2004; e, salve le ipotesi di risoluzione e di recesso in appresso previste, si
scioglierà per mutuo consenso.
Art. 4 Facoltà del Gestore
Echidna
avrà facoltà di sostituire a sé altri nella gestione del complesso e nell esecuzione degli obblighi tutti di cui al presente
contratto, anche attraverso la stipula di subcontratti parziali o temporanei.
Echidna
è altresì autorizzata a cedere il presente contratto, esprimendo fin d ora il Consorzio il proprio consenso alla cessione,
purché tale cessione abbia luogo non prima del decorso del terzo anno di vigenza del presente accordo, fermo l adempimento
degli obblighi transitori di cui all art. 6.
Art. 5 Obblighi del Gestore
Fermo
quanto previsto nell art. 2, faranno altresì carico al Gestore: obblighi transitori, connessi con le opere di
ripristino necessarie per ridare al complesso il decoro e la funzionalità originari; obblighi permanenti di buona conservazione,
consistenti nelle manutenzioni, ordinarie e straordinarie, che periodicamente devono effettuarsi per garantire la buona conservazione
del complesso.
Art. 6 Obblighi transitori del Gestore
Per
il ripristino del complesso, il Gestore si impegna ad eseguire a sua cura e spese tutte le opere dettagliatamente descritte
nelle perizie (Fadit, Carati, Idrotermo, ecc.) note alle parti, oltreché il restauro degli arredi e la ricostituzione dei
corredi (posateria, utensileria, ecc.), il tutto da effettuarsi entro i termini e con le modalità previsti nel programma di
lavoro allegato sub A.
L
esecuzione di tali opere avverrà sotto il controllo del Direttore dei lavori designato dall Echidna e dal Consorzio, il quale
provvederà altresì al collaudo delle stesse.
Art. 7 Obblighi permanenti di buona conservazione del complesso
Echidna
avrà l obbligo di mantenere l immobile, gli arredi, i corredi e tutte le attrezzature in perfetto stato ed idonei all uso
a cui sono stati destinati, provvedendo a tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, a propria cura e spese,
come stabilito dal Manuale di manutenzione e d uso, noto alle parti.
Il
Gestore provvederà attraverso idoneo personale alla custodia del complesso, ad organizzare le relative incombenze, ed al controllo
dell utilizzo dello stesso.
Art. 8 Diritti del Gestore
Il
Gestore potrà destinare a sua discrezione le settimane non utilizzate dai multiproprietari, senza peraltro modificare la destinazione
residenziale del complesso e la caratterizzazione dello stesso, conformandosi alle direttive di massima impartite dal Consorzio.
La
gestione dovrà essere eseguita sulla base delle necessarie autorizzazioni e nel rispetto di tutte le norme e disposizioni
applicabili, mantenendo l alto livello qualitativo del complesso.
Art. 9 Modalità di godimento delle settimane
Il
Gestore richiederà ai multiproprietari di comunicare la loro intenzione di usufruire o meno del proprio periodo nei seguenti
termini temporali:
·
entro il 31 ottobre di ciascun anno per tutti coloro che hanno il periodo di multiproprietà dal 1 maggio al
31 ottobre dell anno successivo;
·
entro il 30 aprile di ciascun anno per tutti coloro che hanno il periodo di multiproprietà dal 1 novembre al
30 aprile dell anno successivo.
Nel
caso in cui il multiproprietario non intendesse usufruire della settimana ovvero non facesse pervenire tempestiva risposta,
il Gestore potrà destinare liberamente la settimana, ai sensi dellart. 8. Fermo restando che il Gestore offrirà e consentirà
ai multiproprietari di usufruire di altri periodi, non altrimenti destinati dal Gestore,
con il riconoscimento dei corrispettivi di cui al successivo Art. 10.
Art. 10
Corrispettivi
Il
regolamento economico dei rapporti previsti nel presente contratto, fermo l adempimento delle prestazioni di fare qui pure
previste, in considerazione della facoltà di godimento attribuita al Gestore è così disciplinato:
A) Per il periodo compreso fra l 1.5.2004 ed il 30.4.2016
- Ai multiproprietari che fruiscono
delle rispettive settimane sarà praticato sui prezzi di listino annualmente applicati dal Gestore uno sconto del 40%, dovendo
il multiproprietario corrispondere al Gestore il residuo 60% del prezzo della relativa settimana di sua pertinenza.
- Ai multiproprietari che non
utilizzano la rispettiva settimana di pertinenza non verrà corrisposto alcun canone, tenuto conto degli oneri di ripristino
del complesso gravanti sul Gestore.
B) Per il periodo successivo al 30.4.2016
- Ai multiproprietari che fruiranno
delle rispettive settimane sarà praticato sui prezzi di listino annualmente applicati dal Gestore uno sconto del 60%, dovendo
il multiproprietario corrispondere al Gestore il residuo 40% del prezzo della relativa settimana di sua pertinenza.
- Ai multiproprietari che non utilizzeranno
la rispettiva settimana di pertinenza verrà corrisposto un canone pari al 20% del prezzo di listino annualmente applicato
dal Gestore per la corrispondente settimana; tale pagamento avrà luogo non oltre 15 giorni successivi alla scadenza della
rispettiva settimana.
Tenuto
conto della temporanea inagibilità del complesso, verificatasi in conseguenza delle vicende connesse con il fallimento del
precedente gestore, Echidna si impegna, secondo la disponibilità delle settimane, a far ricuperare le settimane non potute
fruire dai multiproprietari nell anno 2003, applicando le condizioni di cui al punto A) che precede.
Art. 11 Clausola risolutiva espressa
Il
Consorzio ha facoltà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa qualora il Gestore incorra anche in una sola
delle seguenti inadempienze:
- mutare anche solo parzialmente
l uso e la destinazione residenziale del complesso, secondo quanto previsto dallart. 8;
-
contravvenire agli obblighi di ripristino e di manutenzione di cui agli artt. 6-7; omettere anche uno solo degli adempimenti
periodici previsti nel manuale di manutenzione e d uso;
- omettere o ritardare per più
di 30 giorni il pagamento dei canoni dovuti ai multiproprietari, laddove tale inadempienza superi complessivamente i 5.000,00
euro.
Per avvalersi della presente
clausola sarà sufficiente che il Consorzio invii lettera raccomandata a.r. al Gestore, dichiarando la corrispondente volontà.
Il contratto si considererà risolto di diritto, non appena la lettera sarà giunta al domicilio del Gestore.
Art. 12
Condizione risolutiva
Qualora
il Gestore fosse dichiarato fallito, sottoposto ad altra procedura concorsuale, messo in liquidazione o versasse in stato
di insolvenza, il presente contatto si considererà risolto a tutti gli effetti di legge.